Sui migranti decide l’Italia

Sui migranti decide l’Italia
di Gerardo Antonio Cavaliere

Sui migranti decide l’Italia

Con le nuove norme in vigore dai primi giorni dell’anno, le Ong rischiano grosso: sanzioni fino a 50mila euro e confische delle navi che violano le regole.

Il tema dell’immigrazione è sempre in primo piano nella politica italiana, soprattutto dopo che le elezioni politiche del 25 settembre 2022 hanno consacrato la vittoria del centro destra, con la nascita del Governo Meloni. L’attuale premier, in nome della difesa dei confini nazionali, sin dal suo primo insediamento non ha mai concesso alle navi dei migranti approdi “facili”, ma sempre più difficili; non più agevoli, come quelli di Catania, Pozzallo, Porto Empedocle e Augusta, ma lontani, come quelli di Salerno o di Ancona.

Con decreto legge n. 1 del 2 gennaio 2023, inoltre, è stato emanato un nuovo assetto di regole per le Ong (Organizzazioni non governative) che trasportano migranti nel nostro territorio nazionale. Il decreto di cui trattasi prevede all’art. 1, comma 2-ter, che “il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità(…)”. Va aggiunto, poi, che “devono essere fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell’operazione di soccorso posta in essere”.

Secondo il provvedimento in questione le navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare devono:
  • possedere le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali;
  • aver raccolto tempestivamente, previa informativa, le intenzioni dei migranti di richiedere la protezione internazionale;
  • richiedere, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;
  • raggiungere il porto di sbarco indicato dalle autorità senza ritardi, per completare il soccorso;
  • fare in modo che le operazioni di soccorso non aggravino le situazioni di pericolo a bordo e non impediscano il raggiungimento del porto di sbarco.
Se le Ong violano le regole elencate, secondo il testo del decreto, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10mila euro a 50mila euro. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni accertate dagli organi addetti al controllo, è il Prefetto della provincia interessata dallo sbarco.

In caso di reiterazione della violazione “commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare”.

La normativa in questione pone seri dubbi in merito alla sua efficacia, poiché, non appena sbarcati in Italia, comunque, i migranti potrebbero presentare un’istanza di protezione alle autorità italiane, ai sensi della Convenzione di Dublino, cioè la “Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea”. Con questa convenzione (e con le successive adottate) si stabilisce che il primo Stato membro in cui viene registrata una richiesta di asilo è responsabile della richiesta di asilo di un rifugiato. Uno degli obiettivi di questa convenzione è impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri.

Va ricordato, poi, che l’accoglienza dei migranti fa parte, comunque, del principio di non respingimento, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati, secondo cui una persona che chiede protezione non può essere in nessun caso respinta verso luoghi dove la sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati.

Su tutte queste norme, però, si deve evidenziare che la nostra Costituzione prevede a chiare lettere il diritto d’asilo, all’articolo 10, comma 3, che recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

L’argomento, comunque, è talmente scottante e dibattuto (per la diversità di vedute di alcuni governi dell’Unione europea), che verrà affrontato in un prossimo Consiglio europeo straordinario che si terrà il 9 e il 10 febbraio.

Gerardo Antonio Cavaliere
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