CHE GUAIO TELEGRAM

CHE GUAIO TELEGRAM

Che guaio Telegram!

di Gerardo Antonio Cavaliere

Diffondevano illegalmente libri, riviste e programmi televisivi tramite Telegram, la piattaforma di messaggistica istantanea che fa della segretezza il suo segno distintivo. Chiusi 545 canali Telegram con un’operazione condotta dal Nucleo speciale “Tutela privacy e frodi tecnologiche” della Guardia di Finanza.

Era accaduto circa un anno e mezzo fa proprio in Puglia, quando i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza, emesso da questa Procura della Repubblica, di 10 siti web pirata. All’epoca vennero chiusi anche 329 canali Telegram, tramite i quali venivano diffusi giornali, riviste ed e-book in violazione della normativa sul diritto d'autore.

L’operazione di polizia giudiziaria (denominata “#CHAGUAIO!”) è partita nel 2020, a seguito della denuncia presentata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari. L’indagine ha portato all’identificazione di diversi soggetti responsabili della distribuzione illecita di migliaia di copie digitali di quotidiani. Secondo quanto è emerso, gli indagati attingevano ai contenuti digitali da una decina di siti pirata, per poi scaricarli e diffonderli tramite i canali di messaggistica Telegram. L’attività era messa in piedi al fine di lucrare non tanto dalla diffusione dei contenuti (che erano redistribuiti gratuitamente), quanto dalla pubblicità che era veicolata nei banner all’interno delle pagine collegate al download di quei contenuti protetti.

Con la recente operazione, inoltre, sono stati chiusi ben 545 canali Telegram, attraverso cui venivano veicolati (a ben 430 mila utenti!) contenuti come quotidiani, riviste e programmi tv in streaming senza sottoscrivere abbonamenti. Otto persone sono state denunciate, perché artefici di questo sistema “ben collaudato”.

Secondo quanto è stato stabilito nell’ultima importante direttiva sul diritto d’autore (2019/790 del 17 aprile 2019) va garantito il “principio di una remunerazione adeguata e proporzionata”, secondo cui deve essere garantito, in ogni stato membro, che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

In questo contesto, però, si potrebbero coinvolgere anche i provider? Cioè si potrebbe pensare di agire contro i fornitori di piattaforme di messaggistica? In realtà sarebbe una facile soluzione, al fine di sconfiggere la pirateria informatica, ma non è possibile; secondo la normativa sul commercio elettronico (d.lgs. 70/2003), infatti, è prevista un’apposita esenzione di responsabilità per i provider che svolgano attività di caching, ossia di memorizzazione temporanea delle informazioni. Tra questi soggetti vengono annoverati i motori di ricerca che operano memorizzando temporaneamente le pagine web dei siti, delle quali leggono le informazioni, rielaborando i dati così acquisiti secondo algoritmi di catalogazione e classificazione.

Siamo di fronte, dunque, a una continua lotta digitale per la tutela del diritto d’autore in Rete: da un lato i pirati informatici e dall’altro le autorità coinvolte per la tutela degli autori. Un importantissimo compito, però, è quello di ogni singolo utente della Rete, che deve essere responsabilizzato rispetto a ciò che vede circolare nelle pieghe più oscure del web.

Gerardo Antonio Cavaliere
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